Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
Ddl AS 601-711-1171-1198-B approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica nella seduta del 21.12.2012
(TESTO DELLE NORME APPROVATE, SENZA CARATTERE DI UFFICIALITA’)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Disciplina dell’ordinamento forense)
1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.
Art. 2.
(Disciplina della professione di avvocato)
1. L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo 46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. L’avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d’ufficio, in quanto iscritto nell’apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.
3. L’avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera d), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l’avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4.
(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)
1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati.
L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell’ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell’associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L’attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L’avvocato può essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L’associato è escluso se cancellato o sospeso dall’albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall’articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.
Art. 5.
(Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l’emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione dell’originario decreto.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo;
b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla letteraa);
c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l’indicazione: «società tra avvocati»;
d) disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;
e) stabilire che l’incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;
g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza;
i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni;
m) stabilire che l’esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d’impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull’esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96.
3. Dall’esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Segreto professionale)
1. L’avvocato è tenuto verso terzi, nell’interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell’avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.
3. L’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.
4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l’immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.
Art. 7.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall’articolo 18 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall’iscritto all’ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell’ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.
Art. 8.
(Impegno solenne)
1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i princìpi del nostro ordinamento».
Art. 9.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all’esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All’attuazione del presente comma le università provvedono nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L’attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l’esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.
Art. 10.
(Informazioni sull’esercizio della professione)
1. È consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.
Art. 11.
(Formazione continua)
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall’obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componentidel Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l’attuale sistema dei crediti formativi.
4. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.
Art. 12.
(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. All’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell’ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
Art. 13.
(Conferimento dell’incarico e compenso)
1. L’avvocato può esercitare l’incarico professionale anche a proprio favore. L’incarico può essere svolto a titolo gratuito.
2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale.
3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all’assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l’intera attività, a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.
4. Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.
6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.
7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.
8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.
10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.
Art. 14.
(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)
1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.
TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI
Art. 15.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
f) l’elenco degli avvocati che hanno subìto provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
g) il registro dei praticanti;
h) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
i) la sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
l) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
m) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell’articolo 7;
n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.
Art. 16.
(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d’ufficio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, emtro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d’ufficio;
b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.
Art. 17.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea;
b) avere superato l’esame di abilitazione;
c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;
d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 18;
f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
g) non avere riportato condanne per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.
2. L’iscrizione all’albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un’università italiana e ha superato l’esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell’ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitu„dinale.
3. L’accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
5. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell’iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore generale:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell’articolo 21;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 23, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L’interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato.
14. L’interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.
15. L’avvocato cancellato dall’albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall’articolo 58.
17. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo ordinario.
18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.
19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.
Art. 18.
(Incompatibilità)
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Art. 19.
(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.
Art. 20.
(Sospensione dall’esercizio professionale)
1. Sono sospesi dall’esercizio professionale durante il periodo della carica: l’avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l’avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l’avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l’avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l’avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.
3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell’albo.
Art. 21.
(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono discplinate con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall’albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l’interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla verifica periodica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.
6. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Art. 22.
(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n.1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.
2. L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
4. Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».
Art. 23.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.
2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI
CAPO I
L’ORDINE FORENSE
Art. 24.
(L’ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’ordine forense.
2. L’ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
CAPO II
ORDINE CIRCONDARIALE
Art. 25.
(L’ordine circondariale forense)
1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine.
Art. 26.
(Organi dell’ordine circondariale e degli ordini del distretto)
1. Sono organi dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.
Art. 27.
(L’assemblea)
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L’assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.
Art. 28.
(Il consiglio dell’ordine)
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri, qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all’articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell’equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.
Art. 29.
(Compiti e prerogative del consiglio)
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, l’organizzazione di corsi per l’acquisizione del titolo di specialista, d’intesa con le associazioni specialistiche di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4; elegge i componenti delconsiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell’ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. L’entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
Art. 30.
(Sportello per il cittadino)
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall’espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell’ordine ai sensi dell’articolo 29, comma 3.
Art. 31.
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
Art. 32.
(Funzionamento dei consigli dell’ordine per commissioni)
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.
Art. 33.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.
CAPO III
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Art. 34.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell’equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.
3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 38. Ciascun distretto di corte d’appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.
4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.
5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.
6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.
Art. 35.
(Compiti e prerogative)
1. Il CNF:
a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37;
d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell’ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo 15, comma 5;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all’articolo 13;
h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dall’articolo 40 per i rapporti con le università e dall’articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all’articolo 9, comma 1;
m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 33;
p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l’elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresen„tative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse nonché dell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.
Art. 36.
(Competenza giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando ilconsiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l’apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.
Art. 37.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.
Art. 38.
(Eleggibilità e incompatibilità)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
CAPO IV
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Art. 39.
(Congresso nazionale forense)
1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell’avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE
CAPO I
TIROCINIO PROFESSIONALE
Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi)
1. I consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
Art. 41.
(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17.
4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
6. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.
d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40.
7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.
8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
10. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio,commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesidall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrzione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.
13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;
c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.
14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
Art. 42.
(Norme disciplinari per i praticanti)
1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.
Art. 43.
(Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
Art. 44.
(Frequenza di uffici giudiziari)
1. L’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.
Art. 45.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.
2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
CAPO II
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all’ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l’espletamento delle procedure dell’esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all’Erario della tassa di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
Art. 47.
(Commissioni di esame)
1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.
Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica professionale)
1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All’articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n.475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.
TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
NORME GENERALI
Art. 50.
(Consigli distrettuali di disciplina)
1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell’Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all’unità.
3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell’ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell’ordine deve darne notizia all’iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.
Art. 51.
(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)
1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.
2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58.
3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell’ordine competente quando nei confronti di un iscritto:
a) è esercitata l’azione penale;
b) è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.
Art. 52.
(Contenuto della decisione)
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.
Art. 53.
(Sanzioni)
1. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo.
Art. 54.
(Rapporto con il processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione inflitta dall’autorità giudiziaria all’avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 55.
(Riapertura del procedimento)
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze sul ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.
Art. 56.
(Prescrizione dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell’articolo 58, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre ;un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.
Art. 57.
(Divieto di cancellazione)
1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo.
Art. 58.
(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)
1. Ricevuti gli atti di cui all’articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza riguardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l’archiviazione senza formalità.
2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l’archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.
3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, all’iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.
PROCEDIMENTO
Art. 59.
(Procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti princìpi fondamentali:
a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d’incolpazione, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
b) la comunicazione diretta all’incolpato contiene:
1) il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
1.1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
1.2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
1.3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
2) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l’assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l’interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;
c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga, di proporre l’archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell’incolpato;
d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all’incolpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all’udienza dibattimentale. La citazione contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;
e) nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;
f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d’ufficio o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l’accertamento dei fatti;
g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;
h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all’incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell’ordine di cui alla presente lettera; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;
i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell’incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest’ultimo;
l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l’indicazione del termine per l’impugnazione;
m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all’incolpato, al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d’appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;
n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.
Art. 60.
(Sospensione cautelare)
1. La sospensione cautelare dall’esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l’interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell’ordine presso il quale è iscritto l’avvocato affinché vi dia esecuzione.
Art. 61.
(Impugnazioni)
1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d’appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento.
Art. 62.
(Esecuzione)
1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivvo alla notifica della sentenza all’incolpato. L’incolpato è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell’ordine al cui albo o registro è iscritto l’incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell’ordine, avuta notizia dell’esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all’incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell’esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell’ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all’ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell’ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l’estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all’interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.
10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.
Art. 63.
(Poteri ispettivi del CNF)
1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al competente decaduto subentra il primo dei non eletti.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell’ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 49.
TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64.
(Delega al Governo per il testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 65.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla medesima data.
3. L’articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
4. L’incompatibilità di cui all’articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.
Art. 66.
(Disposizione finale)
1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Art. 67.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.