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Nuova Disciplina del Giudizio d’Appello Civile

ENTRA IN VIGORE LA NUOVA DISCIPLINA PER IL GIUDIZIO D’APPELLO.

In forza dell’art. 54 del D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012, gli appelli avverso le sentenze civili saranno assoggettati al filtro previsto dall’art. 348 bis c.p.c. e, in luogo del pregresso riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici, occorrerà evidenziare in aggiunta a quanto ritenuto illegittimo, anche il “come” dovrebbe essere modificata la statuizione di primo grado in relazione a ciascuno dei punti della sentenza che si intende impugnare.

 Si trascrive di seguito il dato normativo introdotto dalla riforma:

D.L. 22/06/2012, n. 83            – Capo VII –

Ulteriori misure per la giustizia civile

Art. 54  Appello

1.  Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo l’articolo 348 sono inseriti i seguenti:

«Art. 348-bis (Inammissibilità all’appello). – Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l’appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all’articolo 70, primo comma;

b) l’appello è proposto a norma dell’articolo 702-quater.

Art. 348-ter (Pronuncia sull’inammissibilità dell’appello). – All’udienza di cui all’articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, dichiara inammissibile l’appello, a norma dell’articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell’articolo 91.

L’ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l’impugnazione principale che per quella incidentale di cui all’articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’articolo 360, ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l’atto di appello. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.

Quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360.

La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado.»;

b)  all’articolo 360, primo comma, è apportata la seguente modificazione:

  il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.»;

c)  all’articolo 383 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall’articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.»;

d)  dopo l’articolo 436 è inserito il seguente:

«Art. 436-bis (Inammissibilità dell’appello e pronuncia). – All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;

e)  all’articolo 447-bis, primo comma, è apportata la seguente modificazione:

  le parole «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441,» sono sostituite dalle seguenti «e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436-bis, 437, 438, 439, 440, 441,».

2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed e) si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.  La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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